TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

      1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

      Identico.

      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
 

Art. 37-bis.
(Norme per il finanziamento dell'OIC, dell'IASB e dell'EFRAG).
 

      1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

        2. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
        3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge

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  29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

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